CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA – LALLEMAND INC SUCCURSALE ITALIANA

Generale

  1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita (le “CGV”) disciplinano la vendita e la consegna di tutti i prodotti (i “Beni”) e/o servizi da o per conto della società del Gruppo Lallemand indicata come venditore nel relativo ordine (“LALLEMAND” o il “Venditore”) all’Acquirente.
  2. In caso di discrepanze tra le presenti CGV e qualsiasi contratto di fornitura in essere tra l’Acquirente e il Venditore o qualsiasi altra condizione generale di vendita applicabile specificamente a una determinata unità operativa di Lallemand, prevarranno le disposizioni del contratto di fornitura o le condizioni generali di vendita specifiche dell’unità operativa.
  3. Le CGV devono essere espressamente accettate per iscritto dall’Acquirente e si considerano tacitamente accettate dall’Acquirente se quest’ultimo non ha sollevato obiezioni per iscritto entro 7 giorni dal ricevimento delle stesse e/o dell’accettazione di un ordine da parte di LALLEMAND.
  4. Le presenti CGV sostituiscono tutte le precedenti quotazioni, comunicazioni, accordi e intese verbali o scritte delle Parti in merito alla vendita e alla consegna dei Prodotti e/o servizi e sostituiscono tutti i termini e le condizioni di qualsiasi ordine effettuato dall’Acquirente e qualsiasi altro termine e condizione dell’Acquirente. Le presenti CGV possono essere modificate o derogate solo mediante un accordo debitamente sottoscritto tra LALLEMAND e l’Acquirente.
  5. Qualsiasi comunicazione elettronica tra LALLEMAND e l’Acquirente sarà considerata “scritta” e/o “in forma scritta”. Il sistema di comunicazione elettronica utilizzato da LALLEMAND costituirà l’unica prova della ricezione di tale comunicazione elettronica, del suo contenuto e delle date di spedizione concordate.
  6. Gli ordini sono considerati vincolanti solo una volta accettati per iscritto da LALLEMAND. LALLEMAND può rifiutare un ordine senza addurre giustificazioni.

Prezzo

  1. I prezzi e le valute dei Prodotti LALLEMAND sono indicati nell’offerta commerciale di LALLEMAND. Se non diversamente concordato, i prezzi di LALLEMAND includono l’imballaggio standard, ma non includono l’Imposta sul Valore Aggiunto o qualsiasi altra imposta applicata. L’importo delle imposte applicate in relazione alla vendita dei Beni sarà pagato dall’Acquirente e sarà aggiunto separatamente a ciascuna fattura o fatturato separatamente da LALLEMAND all’Acquirente.
  2. LALLEMAND ha il diritto di aumentare il prezzo della Merce ancora da consegnare se uno qualsiasi degli elementi del prezzo di costo è stato soggetto ad un aumento. Tali elementi includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: materie prime e ausiliarie, energia, prodotti forniti a LALLEMAND da terzi, salari, stipendi, previdenza sociale, contributi, oneri governativi, costi di trasporto e premi assicurativi. LALLEMAND comunicherà all’Acquirente tali aumenti di prezzo.

Pagamento

  1. Le fatture sono pagabili a LALLEMAND al tasso di cambio in vigore alla data della fattura. Eventuali spese aggiuntive relative al pagamento sono a carico dell’Acquirente.
  2. I termini concessi per il pagamento di una fattura sono da considerarsi come termine ultimo e perentorio. LALLEMAND può,                senza pregiudicare qualsiasi altro diritto, addebitare interessi che matureranno su tutti gli importi insoluti, sia per il prezzo di acquisto che per altro, al tasso EURIBOR 12 mesi +6% calcolato mensilmente su  tutti gli importi insoluti fino al completo pagamento. Tutti i costi sostenuti da LALLEMAND per la riscossione di qualsiasi fattura insoluta saranno rimborsati dall’Acquirente. In caso di ritardo nel pagamento di un ordine, LALLEMAND potrà rinviare la consegna di qualsiasi altro ordine fino al completo pagamento del prezzo della Merce.
  3. Qualsiasi reclamo relativo a una fattura deve essere notificato per iscritto a LALLEMAND entro 8 giorni dalla data della fattura. Trascorso tale termine, la fattura si considererà accettata dall’Acquirente.

Consegna e ricevimento

  1. I tempi o le date di consegna indicati in qualsiasi fattura sono indicativi e non costituiscono un elemento essenziale. LALLEMAND non è responsabile di alcun ritardo nella consegna, qualunque ne sia la causa. Il ritardo nella consegna di qualsiasi Merce non solleverà l’Acquirente dall’obbligo di accettare la consegna e pagare la fattura. Eventuali differenze nelle quantità di Merce consegnata rispetto a quanto indicato nella conferma d’ordine di LALLEMAND non consentiranno all’Acquirente di rifiutare la Merce.
  2. Lo spedizioniere scelto da LALLEMAND in base agli incoterms applicabili alla vendita è considerato agire per conto dell’Acquirente. Se si riscontrano danni alla consegna della Merce, non è possibile esercitare alcuna rivalsa nei confronti di LALLEMAND.

Ispezione e conformità alle specifiche

  1. Al momento della consegna e durante la movimentazione, l’uso, la lavorazione, il trasporto, l’immagazzinamento o la vendita della Merce, l’Acquirente deve ispezionare la Merce e assicurarsi che la Merce consegnata soddisfi tutti i requisiti contrattuali.
  2. I reclami relativi a difetti, inadempienze o quantitativi mancanti della Merce che sarebbero stati palesi a seguito di una ragionevole ispezione dovranno essere fatti per iscritto e ricevuti da LALLEMAND entro e non oltre otto (8) giorni dalla data di consegna. Altri reclami dovranno essere presentati per iscritto e pervenire a LALLEMAND (al più tardi) entro otto (8) giorni dalla data in cui il difetto si è manifestato o avrebbe dovuto manifestarsi, ma in ogni caso non oltre sei (6) mesi dalla data di consegna della Merce. L’uso o la lavorazione della Merce sarà  considerato come un’accettazione incondizionata della Merce e una rinuncia a tutti i reclami relativi a tale  Merce.
  3. La determinazione della conformità o meno della Merce consegnata alle specifiche concordate come indicato nell’offerta commerciale di LALLEMAND o, in assenza di specifiche concordate, alle specifiche più recenti approvate da LALLEMAND al momento della consegna della Merce (le “Specifiche”), sarà effettuata esclusivamente analizzando i campioni o i registri conservati da LALLEMAND e prelevati dai lotti o dai cicli di produzione in cui la Merce è stata prodotta, in conformità ai metodi di analisi utilizzati da LALLEMAND. I Beni restituiti a LALLEMAND in base alle sue istruzioni saranno restituiti a LALLEMAND, con rischio a carico dell’Acquirente, alla destinazione indicata da LALLEMAND.
  4. I difetti di parte della Merce non danno diritto all’Acquirente di rifiutare la consegna dell’intero ordine. Eventuali reclami non influiscono sull’obbligo di pagamento dell’Acquirente. Al ricevimento di un avviso di difettosità, LALLEMAND ha il diritto di sospendere tutte le ulteriori consegne fino a quando i reclami non si dimostrino infondati e/o confutati o fino a quando il difetto non sia stato completamente eliminato.

Trasferimento del rischio e della proprietà

  1. I rischi relativi alla Merce saranno trasferiti all’Acquirente in base al termine di vendita applicabile.
  2. Le Merci per le quali la consegna viene posticipata in attesa del pagamento da parte dell’Acquirente, così come le Merci per le quali la consegna viene rifiutata o non accettata dall’Acquirente senza una giusta causa, saranno trattenute e immagazzinate da LALLEMAND a rischio e spese dell’Acquirente.
  3. La Merce rimane di proprietà di LALLEMAND fino al completo pagamento del prezzo di acquisto della Merce, comprese tutte le spese applicabili quali interessi, oneri, ecc.

Garanzia

  1. LALLEMAND garantisce esclusivamente che i Prodotti sono conformi alle Specifiche alla data di consegna. Se e nella misura in cui i Beni non soddisfano tale garanzia, come determinato in conformità agli articoli 15 e 16 delle presenti CGV, LALLEMAND può, a sua scelta, entro un termine ragionevole, sostituire i Beni senza alcun costo per l’Acquirente, o emettere una nota di credito per tali Beni per l’importo della fattura originale. L’obbligo di LALLEMAND è quindi limitato alla sostituzione dei Prodotti o all’emissione di una nota di credito per i Prodotti.
  2. L’obbligo di LALLEMAND di sostituire o accreditare i Prodotti sarà subordinato al ricevimento da parte di LALLEMAND di una comunicazione tempestiva di ogni presunta non conformità e, se del caso, alla restituzione dei Prodotti ai sensi dell’articolo 14 delle presenti CGV. La garanzia di cui sopra è esclusiva e sostituisce tutte le altre garanzie espresse, implicite, di legge o qualsiasi altra dichiarazione, condizione o termine, compresa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità per qualsiasi altro scopo e/o violazione di qualsiasi rivendicazione di diritti di proprietà intellettuale relativi ai Prodotti.

Limitazione di responsabilità e indennizzo

  1. La responsabilità di LALLEMAND per qualsiasi richiesta di risarcimento danni derivante da o in connessione con i Beni e il loro utilizzo non supererà in nessun caso la somma dei pagamenti dell’Acquirente per i Beni oggetto della richiesta. In nessun caso LALLEMAND sarà responsabile nei confronti dell’Acquirente o di qualsiasi altra persona per qualsiasi tipo di danno speciale, incidentale, indiretto o punitivo, perdita, costo o spesa, inclusi, senza limitazioni, i danni basati sulla perdita di avviamento, di vendite o di profitti, di immagine, sull’interruzione del lavoro, sulla mancata produzione, sulla compromissione di altri Beni o altro, e se derivanti da o in connessione con la violazione della garanzia, la violazione del contratto, la falsa dichiarazione, la negligenza o altro.
  2. L’Acquirente dovrà indennizzare e manlevare LALLEMAND e le sue affiliate, i suoi funzionari, direttori, agenti e dipendenti da qualsiasi responsabilità, danno, perdita, costo o spesa (comprese le ragionevoli spese legali), causa, reclamo, richiesta, sentenza e azione legale, sia essa basata su responsabilità civile, legale o penale da parte di terzi o di qualsiasi autorità di regolamentazione, derivanti da: (i) mancata osservanza da  parte dell’Acquirente delle leggi e dei regolamenti applicabili; o (ii) vendita, marketing, distribuzione, promozione, stoccaggio, manipolazione della Merce da parte dell’Acquirente o delle sue affiliate o dei suoi distributori   o (iii) atti od omissioni dell’Acquirente, dei suoi fornitori, subappaltatori, agenti, dipendenti o (iv) qualsiasi reclamo fatto dall’Acquirente sull’imballaggio e sul materiale promozionale relativo alla Merce o a qualsiasi prodotto finito fatto o contenente la Merce.

Forza maggiore

  1. Il periodo di tempo durante il quale una parte è impossibilitata o in ritardo nell’esecuzione o nell’adempimento di qualsiasi obbligo, ad esclusione degli obblighi di pagamento, a causa di ritardi inevitabili causati da un evento di forza maggiore, sarà aggiunto al termine di tale parte per l’esecuzione dello stesso, e tale parte non avrà alcuna responsabilità a causa di ciò, a condizione che la parte colpita da un evento di forza maggiore ne dia tempestivamente comunicazione all’altra parte insieme a una prova valida del verificarsi dell’evento che influisce sulla sua prestazione. La parte colpita dovrà inoltre darne comunicazione scritta all’altra parte entro quindici (15) giorni dalla cessazione della condizione di forza maggiore. Se la condizione di forza maggiore si protrae per più di tre (3) mesi dalla data in cui si è verificata, ciascuna parte può risolvere l’ordine dandone comunicazione scritta all’altra.

Rinuncia

  1. Il mancato o ritardato esercizio da parte di una delle parti di qualsiasi diritto, privilegio, rimedio o facoltà ai sensi delle presenti CGV non costituisce rinuncia a tali diritti, privilegi, rimedi o facoltà.

Disposizioni nulle

  1. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione delle presenti CGV sia dichiarata illegittima, invalida o altrimenti inapplicabile, tale disposizione dovrà essere modificata, se possibile, o altrimenti eliminata e il resto delle presenti CGV non ne risentirà.

Proprietà intellettuale

  1. Tutte le proprietà intellettuali e i dossier normativi relativi alla Merce sono di esclusiva proprietà di LALLEMAND.

Dati personali

  1. Poiché alcuni dati personali dell’Acquirente, persona fisica, sono necessari per l’elaborazione degli ordini e la gestione del rapporto commerciale, nell’effettuare un ordine a LALLEMAND, il cliente dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali che comunica a LALLEMAND. L’Acquirente può revocare il consenso in qualsiasi momento. I dati comunicati sono conservati nell’archivio dei clienti di LALLEMAND e LALLEMAND ha implementato misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare la protezione dei dati personali in suo possesso. In conformità con le leggi e i regolamenti in vigore, il cliente ha il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, obiezione, opposizione e portabilità dei dati personali, che sono stati raccolti per elaborare l’ordine e gestire il rapporto commerciale. Se la persona fisica desidera esercitare uno dei suoi diritti, deve inviare una lettera con un documento d’identità (copia di      un documento d’identità) al responsabile del trattamento al seguente indirizzo: vmazzi@lallemand.com.

Legge applicabile e risoluzione delle controversie

  1. Le presenti Condizioni saranno disciplinate dalle leggi del paese in cui il Venditore ha sede. È esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, firmata a Vienna l’11 aprile 1980 (serie dei trattati 1981, 184 e 1986, 61). In relazione a qualsiasi questione derivante da o in connessione con le CGV, e tutte le questioni relative alla validità e all’interpretazione delle stesse saranno determinate in conformità alle leggi di tale giurisdizione, senza tener conto dei conflitti tra principi  di legge.
  2. In caso di controversie, dispute o reclami derivanti da o in connessione con le CGV, le parti cercheranno in buona fede di risolvere tempestivamente tali controversie attraverso la negoziazione tra gli incaricati con autorità di risolvere tali controversie. Qualora, tuttavia, le parti non riescano a risolvere tale controversia entro sessanta (60) giorni attraverso la negoziazione come sopra descritto, le parti convengono irrevocabilmente di sottoporsi alla giurisdizione esclusiva dei tribunali della città in cui il Venditore è domiciliato.